Onorevoli Colleghi! - In merito alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca, ordinata con sentenza, emerge una carenza legislativa nel disposto dell'articolo 2884 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'articolo 282 del codice di procedura civile possa determinare tale cancellazione. In particolare, il disposto del citato articolo 2884, risalente al 1942, non tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha sostituito l'articolo 282 del codice di procedura civile, prevedendo che la sentenza di primo grado sia provvisoriamente esecutiva tra le parti. Si ritiene, pertanto, che l'articolo 2884 del codice civile debba essere modificato in conformità al disposto del citato articolo 282 del codice di procedura civile, come novellato dalla legge n. 353 del 1990, tanto più che in sede di lavori preparatori della medesima legge ci si orientò a favore di una generalizzata esecutività delle sentenze di primo grado, applicabile anche ad alcune sentenze dichiarative o costitutive.

 

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